Chiarimenti dalle Entrate sullo Split Payment

La circolare illustra anche le interconnessioni con reverse charge e fatturazione elettronica
15/04/2015 – Anche i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi che
gestiscono fondi di apposite contabilità speciali, i Consorzi di Bacino imbrifero montani ed i consorzi
interuniversitari devono applicare la disciplina della scissione dei pagamenti Iva.
A chiarirlo la Circolare 15/E dell’Agenzia delle Entrate che allarga la platea delle Pubbliche
Amministrazioni destinatarie del meccanismo di scissione Iva, oltre a quelle contenute nell’elenco
della Circolare 1/E.
Nel documento l’Agenzia chiarisce che rientrano nello Split Payment i soggetti pubblici che, seppure
non rientranti tra quelli espressamente elencati nell’art. 17-ter del Dpr 633/1972, ne sono loro
immediata e diretta espressione, come appunto i Commissari delegati per la ricostruzione a
seguito di eventi calamitosi e dei Consorzi interuniversitari.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che restano invece fuori dalla platea dei destinatari della
scissione dei pagamenti gli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale, che
perseguono fini propri, ancorché di interesse generale e gli enti previdenziali non pubblici.
Ricordiamo che lo Split Payment è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 per ridurre
l’evasione fiscale relativa all’Iva. Per raggiungere questo obiettivo la Pubblica Amministrazione
sdoppia il pagamento, cioè paga al fornitore il prezzo del bene o del servizio e versa l’Iva
direttamente allo Stato, in modo che chi incassa la fattura non “dimentichi” di corrispondere
successivamente l’imposta allo Stato.
Le Entrate inoltre chiariscono che per gli acquisti effettuati dalle Pa, nell’ambito delle proprie attività
istituzionali non commerciali, il versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato senza la
possibilità di compensazione. È esclusa quindi la possibilità per l’amministrazione acquirente di
utilizzare l’importo dell’Iva dovuta per le operazioni in regime di scissione contabile in
compensazione orizzontale con altri crediti d’imposta vantati dalla stessa.
La circolare precisa che, con riferimento agli acquisti di beni e servizi destinati ad essere utilizzati
promiscuamente sia nell’ambito di attività non commerciali sia nell’esercizio d’impresa, la Pa, non
debitore d’imposta, dovrà preventivamente individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa
imposta da imputare rispettivamente alle due differenti attività, per le quali l’ente è tenuto
ad eseguire separatamente i relativi adempimenti.
La circolare chiarisce che le operazioni da split payment danno diritto all’erogazione
prioritaria se il presupposto del rimborso è quello dell’ “aliquota media”, tenendo sempre conto
del limite dell’ammontare dell’imposta applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento; è quindi
possibile che il rimborso da split payment, sia prioritario solo per una parte dell’importo, mentre la
parte restante rimanga soggetta all’esecuzione ordinaria.
Nel caso in cui il contribuente che effettua operazioni soggette al regime della scissione dei
pagamenti non abbia i requisiti per richiedere il rimborso con il presupposto “aliquota media”,
può comunque chiederlo, ma in tal caso l’erogazione seguirà le vie ordinarie.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni per le quali il corrispettivo è
stato pagato dopo il 1° gennaio 2015, a patto che non siano state già fatturate anteriormente a
questa data. Lo split payment non è, invece, applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa
fattura entro il 31 dicembre 2014 e che sono state effettuate entro lo scorso anno. Di conseguenza,
per queste ultime operazioni, la Pa dovrà corrispondere al fornitore sia l’imponibile che l’imposta
anche se il pagamento avviene dopo il 1° gennaio 2015. La circolare precisa che in questo caso è
irrilevante se la fattura, emessa nel 2014, sia stata acquisita al protocollo della Pa acquirente nel
2015.
Nel caso in cui la Pa, in veste di soggetto passivo, riceva una fattura irregolare dovrà fare ricorso
alla procedura di regolarizzazione. Nell’ipotesi in cui il fornitore emetta una nota di variazione in
aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, la
stessa dovrà essere numerata, indicando l’ammontare della variazione e della relativa imposta e
facendo esplicito riferimento alla fattura originaria emessa.
Se la nota, invece, è in diminuzione e si riferisce a una fattura emessa applicando lo split
payment, bisognerà comunque numerarla, indicare l’ammontare della variazione, della relativa
imposta e fare riferimento alla fattura originaria, ma, trattandosi di una rettifica apportata ad un’Iva
che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, questo non avrà diritto a portare in
detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita
annotazione in rettifica nel registro, senza alcun effetto nella liquidazione Iva.