EMERGENZA DA COVID-19 – PRIME INDICAZIONI AGLI OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI DAL STC

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono state adottate gravi misure d’urgenza, mediante diversi provvedimenti, da ultimo il DPCM 11 marzo 2020. In questo difficile momento, in cui è richiesta la massima responsabilità e collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, si ritiene fornire alcune prime indicazioni ai titolari di autorizzazioni e/o certificazioni rilasciate dal Servizio Tecnico Centrale.
Tutti i soggetti ad autorizzazioni e certificazioni da parte di questo STC si atterranno scrupolosamente alle disposizioni fin qui impartite, ponendo in ogni caso al primo posto le esigenze di salute pubblica ed individuale che motivano le suddette gravi ma necessarie, disposizioni.
Al fine di limitare i contatti interpersonali e la conseguente diffusione del virus, il DPCM 11 marzo 2020 prevede la sospensione delle attività commerciali al dettaglio e di servizi di ristorazione ed alla persona di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell’articolo 1 del medesimo Decreto.
Le attività produttive e professionali che proseguono sono soggette alle gravi limitazioni di cui ai nn. 7), 8), 9) e 10) del medesimo articolo 1, di seguito rammentate:
“7.a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
7.b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
7.c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
7.d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
7.e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a al fine forme di ammortizzatori sociali;
7.8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
7.9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
7.10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.”
Si ritiene pertanto che le attività soggette ad autorizzazione di questo STC, qualora non venissero sospese, debbano proseguire con la più rigorosa attuazione di quanto sopra previsto, sospendendo, nello spirito delle misure di contenimento prescritto, ogni apertura o contatto diretto con il pubblico ed attuando, qualora necessario, ogni misura telematica, telefonica o digitale, di contatto a distanza con l’utenza, astenendosi altresì dall’effettuare spostamenti e/o attività non differibili o diversamente effettuabili. Le restanti attività, ove non differibili o comunque riprogrammabili, dovranno essere effettuate adottando specifiche procedure, se del caso di carattere eccezionale, che garantiscano inderogabilmente le condizioni di cui al DPM 11 marzo 2020, con particolare riferimento ai protocolli di sicurezza anti-contagio, sia riferiti al personale che ad ogni soggetto eventualmente coinvolto dalle attività. A riguardo può farsi riferimento alla Linea Guida IAF ID 3-2011 “IAF Informative Document For Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations”.
Eventuali sospensioni temporanee delle attività soggette ad autorizzazione del STC, ritenute di pubblica utilità ma comunque non essenziali, quali quelle di Laboratori di prova di cui all’articolo 59 del DPR 380/01 o Organismi di cui al DM 17.01.18 o Reg.(UE) n. 305/2011, in ogni modo disposte o determinate, saranno comunicate al STC ed alle altre Amministrazioni competenti, come previsto dalle specifiche disposizioni di settore.
Nel considerare assolutamente prioritarie le esigenze di salute pubblica, si ritiene che eventuali differimenti o ritardi rispetto a termini indicati dalle normative di settore (quali ad esempio il termine di 45 gg per l’esecuzione delle prove di accettazione sui campioni di cls, di cui al §11.2.5.3 del DM 17.01.2018, o di periodicità delle visite ispettive in stabilimento), se adeguatamente motivate in ordine al rispetto delle sopradette superiori misure di tutela della salute, non possano da sole causare conseguenze sulla regolarità delle procedure a cui sono funzionali (quali, con riferimento all’esempio precedente, l’accettazione dei materiali in cantiere o la validità delle certificazioni del controllo di produzione in fabbrica emesse).

Il Coordinatore del Servizio Tecnico Centrale: Ing. Emanuele Renzi
Il PRESIDENTE: Ing. Massimo Sessa